Tassazione criptovalute: guida pratica 2022

Tassazione criptovalute

Nonostante il trading di criptovalute sia ormai molto diffuso in Italia, il legislatore non ha ancora provveduto ad emettere una normativa chiara per quanto riguarda la gestione fiscale. Ne consegue che tanti investitori non sanno come e quando dichiarare al fisco i propri redditi derivanti da criptovalute.

Quali tasse vanno pagate se si investe in Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute? Nei prossimi paragrafi cercheremo di fare un po’ di chiarezza in merito, utilizzando anche un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate per capire quando e come dichiarare i redditi derivanti dal trading di criptovalute.

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono una forma di denaro digitale. Possono essere scambiate e convertite allo stesso modo delle valute tradizionali, ma si differenziano essendo beni completamente digitali: le criptovalute, infatti, non hanno monete di metallo o banconote di carta. Le transazioni di criptovalute vengono eseguite utilizzando la blockchain, che funziona come un libro mastro decentralizzato che registra le transazioni e i dettagli relativi alla proprietà.

Le criptovalute possono essere acquistate attraverso broker come Coinbase, Binance o Crypto.com. Dopodiché le criptovalute vengono custodite in un portafoglio digitale protetto da una password chiamata “chiave privata”. Questa password è conosciuta solo dal proprietario delle criptovalute.

Questo tipo di strumento finanziario è ancora relativamente nuovo. Infatti, la prima criptovaluta – il Bitcoin – è stata resa pubblica per la prima volta nel 2009.

Quando dichiarare i redditi da criptovalute?

Il fisco assimila le criptovalute alle valute tradizionali estere (dollaro, sterlina, etc.). A questo proposito, le plusvalenze/minusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria. Così come per quasi tutti gli investimenti finanziari, anche le plusvalenze generate dal trading di criptovalute vengono tassate con un’imposta sostitutiva del 26%.

I redditi da criptovalute vanno dichiarati al fisco solamente se il valore complessivo delle criptovalute e delle valute estere possedute dal contribuente supera una certa soglia. In altre parole, la tassazione avviene solamente se la giacenza dei depositi in valute virtuali ed estere supera i €51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante il periodo d’imposta. Infatti, il fisco dichiara che le plusvalenze sono fiscalmente rilevanti (e quindi da dichiarare) solamente se la giacenza supera questo importo, a prescindere dall’ammontare della plusvalenza.

Per capire se si supera questa soglia bisogna fare la somma del controvalore in euro di tutte le criptovalute e le valute estere nel portafoglio del contribuente.

Ai fini del calcolo della giacenza, il controvalore in euro delle monete virtuali/estere dev’essere calcolato utilizzando il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno nel quale si è verificato il reddito. Non essendoci un tasso di cambio “ufficiale” per le criptovalute, l’Agenzia delle Entrate dice che il contribuente può utilizzare il tasso di cambio rilevato sul sito sul quale ha acquistato la criptovaluta o sul sito dove effettua la maggior parte delle transazioni.

Facciamo un esempio per capire meglio. Il 10 luglio 2021 Giovanni acquista un Bitcoin pagandolo €33.513,20. Nei mesi successivi il prezzo dei Bitcoin sale ed il 3 novembre 2021 Giovanni vende al prezzo di €62.942,90, ottenendo una plusvalenza di €29.429.70. Per definire se Giovanni debba dichiarare la plusvalenza al fisco dobbiamo calcolare la giacenza utilizzando il tasso di cambio del 1° gennaio 2021 (che è €29.405,12). Supponiamo che Giovanni non abbia altre valute virtuali o estere. Dato che la giacenza non supera la soglia minima di €51.645,69, la plusvalenza non è fiscalmente rilevante e non va dichiarata.

Ipotizziamo adesso che oltre al Bitcoin, Giovanni abbia anche dei franchi svizzeri per un controvalore di €30.000. In questo caso il valore del portafoglio supera la soglia di rilevanza e quindi la plusvalenza ottenuta sulla vendita del Bitcoin deve essere dichiarata.

Come calcolare le plusvalenze per le criptovalute?

Se la giacenza supera la soglia specificata al paragrafo precedente, le plusvalenze vanno riportate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze vengono calcolate facendo la differenza tra il controvalore in euro delle criptovalute vendute meno il loro costo di acquisto. Ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze va utilizzato il metodo contabile LIFO (Last In First Out), ovvero si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente. Facciamo un esempio per capire come vanno calcolate.

Francesca compra tre Bitcoin il 30 maggio 2021 ad un tasso di cambio di €35.673,12 ed altri quattro il 31 luglio 2021 a €41.454,10. Il 7 ottobre 2021 decide di vendere cinque dei suoi Bitcoin al prezzo di €53.790,44 l’uno.

A fine anno Francesca deve determinare se la plusvalenza è fiscalmente rilevante. Dato che la giacenza del suo portafoglio di criptovalute ha superato la soglia di rilevanza per più di 7 giorni lavorativi (infatti la giacenza è superiore a €51.645,69 dal 30 maggio in poi), la plusvalenza va dichiarata.

Per calcolare la plusvalenza va fatta la differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto, iniziando con le criptovalute acquistate in data più recente:

  • Prezzo di vendita: 5 * €53.790,44 = €268.952,20
  • Prezzo di acquisto: 4 * €41.454,10 + 1 * €35.673,12 = €201.489,52
  • Plusvalenza: €268.952,20 – €201.489,52 = €67.462,68

Francesca dovrà dichiarare la plusvalenza, sulla quale pagherà un’imposta sostitutiva del 26%.

Tassazione criptovalute: quadro RT e quadro RW

Le plusvalenze da criptovalute vanno riportate nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche.

La giacenza va dichiarata nel quadro RW. Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, va calcolato utilizzando il cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Va notato infine che le criptovalute non sono soggette alll’IVAFE, in quanto questa tassa si applica solo ai depositi e conti correnti di natura bancaria.