Quali forme giuridiche possono assumere le imprese?

Quali forme giuridiche possono assumere le imprese

Non tutte le imprese sono uguali: possono esistere importanti differenze nei modelli organizzativi, amministrativi, fiscali e contabili con cui opera una società. Queste differenze vengono regolamentate dal Codice Civile.

Generalmente, l’ordinamento giuridico italiano riconosce quattro grandi gruppi di forme giuridiche:

  • Ditta individuale
  • Società di persone
  • Società di capitali
  • Cooperative

A queste si aggiungono alcune nuove tipologie, come ad esempio le società europee.

Il quadro completo

Andando più nel dettaglio, in Italia si possono identificare i seguenti esempi di forma giuridica:
  • Ditte individuali
    • Impresa individuale
    • Impresa familiare
    • Impresa coniugale
  • Società di persone
    • Società semplice (S.s.)
    • Società in nome collettivo (S.n.c.)
    • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • Società di capitali
    • Società a responsabilità limitata (S.r.l)
    • Società per azioni (S.p.A.)
    • Società in accomandita per azioni (S.a.p.A. o S.A.A.)
  • Cooperative
  • Nuove forme giuridiche
    • Regime forfettario (anche detto Regime dei minimi)
    • Società di capitali unipersonale
    • Società europea
Vediamo ora le principali caratteristiche di ciascuna di queste voci.

Ditte individuali

Le ditte individuali sono la forma giuridica più semplice all’interno del Codice Civile. Le ditte individuali sono caratterizzate dalla responsabilità diretta dell’imprenditore. Infatti, non esiste una separazione legale fra l’imprenditore e l’azienda, nel senso che quest’ultimo è responsabile – anche con il proprio patrimonio personale – dei debiti dell’azienda.

Oltre alla più comune impresa individuale, anche le imprese familiari e coniugali sono esempi di ditte individuali.

Impresa individuale

L’impresa individuale rappresenta il modo più semplice per iniziare un’attività imprenditoriale, tanto che per costituirla non è necessario un atto pubblico.

Secondo il Registro delle Imprese, vi sono due caratteristiche principali che contraddistinguono questa tipo di società:

  • L’attività è svolta da un unico soggetto, che può avvalersi dell’ausilio di collaboratori
  • Il titolare dell’impresa è l’unico responsabile della gestione d’impresa

Impresa familiare

L’istituto dell’impresa familiare è stato costituito nel 1975, con l’articolo 230-bis del Codice Civile, con il chiaro intento di proteggere i diritti dei collaboratori delle imprese individuali, come ad esempio la moglie ed i figli dell’imprenditore, insieme ai parenti entro il terzo grado.

Fondamentalmente, lo Stato ha deciso di esplicitare i diritti dei familiari che lavorano nella famiglia o nell’impresa familiare, riconoscendo il diritto a partecipare agli utili e alle decisioni manageriali.

Impresa coniugale

Un terzo esempio di ditta individuale è l’impresa coniugale. Mentre l’impresa familiare viene gestita in primis dall’imprenditore, a volte capita che marito e moglie (coniugati in regime di comunione dei beni) gestiscano il business in maniera paritaria.

In questo caso, si parla di impresa coniugale, in cui gli utili vanno spartiti in comunione fra i coniugi, indipendentemente dall’effettiva attività lavorativa di ciascuno dei due.

Società di persone

Generalmente, possiamo definire una società come un’organizzazione di persone e di mezzi tramite cui viene svolta un’impresa.

In Italia, esistono due categorie principali: le società di persone e le società di capitale. La differenza fondamentale è che nelle società di persone, i soci sono direttamente responsabili dei debiti dell’azienda, anche con i loro patrimoni personali. Al contrario, nelle società di capitale, gli azionisti al massimo possono perdere il capitale versato nell’azienda, ma non i propri beni personali.

Andiamo ora a vedere nel dettaglio i tre tipi principali di società di persone.

Società semplice (S.s.)

La società semplice è una forma di società di persone che può esercitare solamente un’attività economica non commerciale. In altre parole, si tratta soprattutto di attività agricole.

Società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo (S.n.c.) è una forma di società di persone che può esercitare anche attività commerciali.

Il Codice Civile distingue due tipi di S.n.c.:

  • Quando la società è iscritta nel registro delle imprese, si parla di società in nome collettivo regolare
  • Al contrario, quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si tratta di una S.n.c. irregolare, anche detta di fatto (questa seconda forma è per certi versi più simile alle società semplici)

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Una società in accomandita semplice è una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale.

In particolare, una S.a.s. si contraddistingue per la presenza di due tipi di soci:

  • I soci accomandatari, cioè i general manager, che rispondono in toto per le obbligazioni sociali
  • I soci accomandanti, che accomandano (delegano) il potere gestionale a uno o più general manager

Pur trattandosi di una società’ di persone, i soci accomandanti godono generalmente di responsabilità limitata.

Società di capitali

Come già anticipato, le società di capitale si distinguono dalle società di persone per il concetto di responsabilità limitata: gli azionisti sono responsabili solamente con il capitale versato nell’azienda, ma non con il proprio patrimonio personale. Questa caratteristica è chiamata autonomia patrimoniale perfetta.

In Italia, esistono tre tipologie principali di società di capitali, descritte di seguito.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è una delle forme più comuni con cui vengono strutturate le attività imprenditoriali. Una S.r.l. è una società di capitali dotata di personalità giuridica ed in quanto tale i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote da loro versate.

Società per azioni (S.p.A.)

Le Società per azioni (S.p.A.) sono società di capitali in cui i soci ottengono delle azioni in cambio dei soldi da loro versati nelle casse dell’azienda.

Il motivo per cui questo tipo di società è relativamente meno comune rispetto ad una S.r.l. sono i requisiti relativi all’ammontare minimo del capitale sociale, pari a €120.000 per una S.p.A. ed a soli €10.000 per una S.r.l.

Società in accomandita per azioni (S.a.p.A. o S.A.A.)

La società in accomandita per azioni, anche dette S.a.p.A. oppure S.A.A., è una società molto simile alla Società in accomandita semplice. Proprio come una S.a.s., anche in una S.a.p.A. troviamo solitamente sia soci accomandatari che soci accomandanti.

La differenza principale fra le due strutture organizzative risiede nel fatto che – essendo l’accomandita semplice una società di persone, mentre l’accomandita per azioni una società di capitali – le norme che disciplinano le aziende saranno generalmente differenti.

Cooperative

Una cooperativa, o più propriamente una società cooperativa, è una società che viene costituita dai soci al fine di servire beni o servizi agli stessi soci. Ad esempio, una banca può essere una cooperativa se chiede a tutti i propri clienti di diventare soci quando aprono il loro conto corrente.

Il sistema delle cooperative si basa su tre principi fondamentali:

  • Mutualità, cioè il reciproco aiuto fra i soci
  • Solidarietà, cioè il favorire l’adesione dei nuovi soci
  • Democrazia, ovvero la parità fra i soci

Nuove forme giuridiche

Le forme giuridiche descritte finora sono quelle più tradizionali. Con il tempo, esse sono state affiancate da nuove forme giuridiche, che meglio rispondono ad alcune esigenze della nostra società.

Regime forfettario (anche detto Regime dei minimi)

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale per le partite IVA individuali che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili. In pratica, un imprenditore che guadagna meno di una certa cifra (generalmente meno di €50.000 o €65.000) può godere di alcune agevolazioni, come ad esempio una riduzione dei contributi INPS o il non dover dichiarare annualmente l’IVA.  

Società di capitali unipersonale

Come evidenziato in precedenza, le società di capitale sono generalmente caratterizzate dalla presenza di più soci. Esistono anche delle società di capitali unipersonali, come ad esempio una S.r.l. unipersonale, che consente ad un unico socio di limitare il proprio rischio patrimoniale al solo capitale versato nella S.r.l., senza aver bisogno di altri soci.

Società europea

La società europea (o, in latino, Societas Europaea) è una forma di società che può essere costituita in un qualunque stato dell’Unione europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione unico.

In altre parole, il vantaggio delle società europee è che – in linea di principio – esse non vengono sottoposte alle varie normative statali, che sono diverse nei vari paesi dell’Unione. Purtroppo, questo tipo di forma giuridica non è accessibile economicamente alla maggior parte degli imprenditori, dato che richiede un capitale minimo di almeno €120.000.